Approfondiamo l’art.1 della legge n° 9 del 14 gennaio 2013.
Origine, altezza dei caratteri e miscele.
- L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini prevista
dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente
visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e
dagli altri segni grafici.
- L’indicazione dell’origine di cui al comma 1e’ stampata sul
recipiente o sull’etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui
parte mediana e’ pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare
un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
- In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma
possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della
denominazione di vendita dell’olio di oliva vergine, nel medesimo
campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
- Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato
membro dell’Unione europea o in un Paese terzo, l’indicazione
dell’origine di cui al comma 1 e’ immediatamente preceduta
dall’indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2
e 3 e con diversa e piu’ evidente rilevanza cromatica rispetto allo
sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
- L’indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata
l’osservanza dell’articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto
ministeriale 10 novembre 2009.