Approfondiamo l’art.1 della legge n° 9 del 14 gennaio 2013.

 

Origine, altezza dei caratteri e miscele. 

  1. L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini  prevista

dall’articolo 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali 10 novembre 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente

visibile e chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore  del

recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e

dagli altri segni grafici.

  1. L’indicazione dell’origine di cui al comma 1e’  stampata  sul

recipiente o sull’etichetta ad esso  apposta,  in  caratteri  la  cui

parte mediana e’ pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da  assicurare

un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

  1. In deroga al comma 2, i caratteri  di  cui  al  medesimo  comma

possono  essere  stampati  in  dimensioni  uguali  a   quelli   della

denominazione di vendita dell’olio di  oliva  vergine,  nel  medesimo

campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

  1. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro  Stato

membro  dell’Unione  europea  o  in  un  Paese  terzo,  l’indicazione

dell’origine  di  cui  al  comma  1   e’   immediatamente   preceduta

dall’indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2

e 3 e con diversa e piu’ evidente rilevanza cromatica  rispetto  allo

sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

  1. L’indicazione  di  cui  al  comma   4   lascia   impregiudicata

l’osservanza dell’articolo  4,  commi  3  e  4,  del  citato  decreto

ministeriale 10 novembre 2009.